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E' opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al concetto di "Famiglia" anche alla luce di alcune indicazioni impartite dal Ministero degli Interni. Famiglia anagrafica - Art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune. Una famiglia
anagrafica può essere costituita anche da una sola persona. E' per questo motivo che il certificato di Stato di Famiglia viene rilasciato con la sola indicazione dell'intestatario della scheda (I.S.), cioe' la persona che compare per prima nel certificato stesso, senza piu' indicare la relazione di parentela (che puo' esserci o non esserci) con gli altri componenti della famiglia anagrafica. Famiglia nucleare o Nucleo familiarePer "famiglia nucleare" detta anche "nucleo familiare" si intende la famiglia in senso stretto ovvero il complesso di persone costituito soltanto da genitori e figli, come riaffermato dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994. La composizione del nucleo familiare (o famiglia nucleare) non e' rilevante ai fini anagrafici, ma esclusivamente per fini diversi, quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione di determinati tributi, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità, la riduzione di tasse universitarie, l'esenzione da ticket vari o altri benefici. Per questo motivo la composizione del nucleo familiare, non essendo dimostrabile con un certificato di Stato di Famiglia, dovrà essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come previsto dall'art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15. Tuttavia in particolari situazioni, e su esplicita richiesta dell'interessato, e' consentito il rilascio di certificazioni con la indicazione dei rapporti di parentela dei componenti la famiglia anagrafica. Fa parte di questi casi particolari, per esempio, la certificazione occorrente per la corresponsione degli assegni familiari liquidati dai datori di lavoro privati che non possono accettare dichiarazioni sostitutive, fatte salve le disposizioni migliorative in materia di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive anche nei rapporti tra privati che vi consentano, introdotte dall'art. 2 della legge 24.11.2000, n. 340. Il certificato di Stato di Famiglia per assegni familiari e' stato, pertanto, ripristinato.
Norme di riferimento
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