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Informazioni sulle documentazioni necessarie per :
Certificato Stato Famiglia

E' opportuno  chiarire alcuni aspetti relativi al concetto di "Famiglia" anche alla luce di alcune indicazioni impartite dal Ministero degli Interni.

Famiglia anagrafica - Art. 4  del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti  ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

Il certificato di stato di famiglia risponde esclusivamente alla esigenza del Servizio Anagrafico di rilevazione delle posizioni delle famiglie che hanno stabilito  nel Comune la residenza.

E' per questo motivo che il certificato di  Stato di Famiglia viene rilasciato con la sola indicazione dell'intestatario della scheda (I.S.),  cioe'  la persona che compare per prima nel certificato stesso, senza piu' indicare la relazione di parentela (che puo' esserci o non esserci) con gli altri componenti della famiglia anagrafica.

Famiglia nucleare o Nucleo familiare

Per "famiglia nucleare" detta anche  "nucleo familiare" si intende la famiglia in senso stretto ovvero il complesso di persone costituito soltanto da genitori e figli, come riaffermato dalla V^  Sezione del Consiglio di Stato con decisione n. 770 del 4 maggio 1994.

La composizione del nucleo familiare (o famiglia nucleare) non e' rilevante ai fini anagrafici, ma esclusivamente per fini diversi, quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione di determinati tributi, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, l'assegno di maternità, la riduzione di tasse universitarie, l'esenzione da ticket vari o altri benefici.

Per  questo motivo  la composizione del nucleo familiare, non essendo dimostrabile con un certificato di Stato di Famiglia, dovrà essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  così come previsto dall'art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15.

Tuttavia in particolari situazioni, e su esplicita richiesta dell'interessato, e' consentito il rilascio di certificazioni con la indicazione dei  rapporti di parentela dei componenti la famiglia anagrafica.

Fa parte di questi casi particolari, per esempio, la certificazione occorrente per la corresponsione degli assegni familiari liquidati dai datori di lavoro privati che non possono accettare dichiarazioni sostitutive, fatte salve  le disposizioni migliorative in materia di utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive anche nei rapporti tra privati che vi consentano, introdotte dall'art. 2 della legge 24.11.2000, n. 340.

Il certificato di Stato di Famiglia per assegni familiari e' stato, pertanto, ripristinato.

 

Norme di riferimento

  • Legge 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
  • D.P.R. 30.05.1989, n. 223  "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";.
  • Ministero dell'Interno - Circolare MIACEL  n. 11/1996;
  • Ministero dell'Interno - Circolare MIACEL  n.  3/1997;
  • Ministero dell'Interno - Circolare MIACEL  n.  5/1995.